Per l’anno 2020 i genitori, anche se adottivi e affidatari, sia che siano lavoratori dipendenti, o iscritti alla gestione separata o ad una delle gestioni speciali INPS dei lavoratori autonomi, hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di un congedo straordinario. (emergenza COVID-19).
Economicamente viene riconosciuta:
👉Per i lavoratori dipendenti: una indennità pari al 50% della retribuzione media globale giornaliera del periodo di paga quadri settimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente. Tale periodo è riconosciuto ai fimi della copertura figurativa ai fini pensionistici.
👉Per gli iscritti alla gestione separata: l’indennità spettante è pari al 50% di 1/365 del reddito, individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità
👉Per i lavoratori autonomi INPS: l’indennità spettante è pari al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto;
In alternativa al congedo straordinario COVID-19 può essere chiesto, in presenza degli stessi presupposti, il voucher baby sitter.
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(INPS, Circolare n. 45 del 25/03/2020)